0.831.104 Codice Europeo di Sicurezza sociale, del 16 aprile 1964 (con All. e Addenda)

0.831.104 Europäische Ordnung der Sozialen Sicherheit vom 16. April 1964 (mit Anlage und Beilagen)

Art. 12

Le prestazioni di cui all’articolo 10 devono essere accordate per tutta la durata dell’eventualità coperta, con l’eccezione che in caso di stato morboso la durata delle prestazioni può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso; tuttavia, le prestazioni mediche non possono essere sospese per tutto il tempo in cui viene pagata un’indennità di malattia, e devono essere adottate disposizioni per prolungare il limite summenzionato quando si tratti di malattie previste dalla legislazione nazionale per le quali sia riconosciuta la necessità di cure prolungate.

Art. 12

Die Leistungen nach Artikel 10 sind während der ganzen Dauer des gedeckten Falles zu gewähren, wobei jedoch die Dauer der Leistungen bei Krankheit jeweils auf 26 Wochen begrenzt werden kann; die Leistungen dürfen nicht ruhen, solange Krankengeld gezahlt wird, und es ist vorzusehen, dass die genannte Höchstdauer bei vorgeschriebenen Krankheiten ausgedehnt wird, die anerkanntermassen eine längere Betreuung notwendig machen.

 

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