0.823.11 Convenzione n. 2 del 28 novembre 1919 sulla disoccupazione

0.823.11 Internationales Übereinkommen Nr. 2 vom 28. November 1919 betreffend die Arbeitslosigkeit

Art. 3

I Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione o che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, nelle condizioni stabilite di comune intesa tra i Membri interessati, stipulare degli accordi che permettano ai lavoratori sudditi di uno di questi Membri, lavoranti sul territorio d’un altro, di ricevere delle indennità d’assicurazione pari a quelle riscosse dai lavoratori sudditi di questo secondo Membro.

Art. 3

Die Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, die dieses Übereinkommen ratifizieren und eine Arbeitslosenversicherung eingeführt haben, haben – unter Bedingungen, die zwischen den beteiligten Mitgliedern vereinbart werden – Massnahmen zu treffen, welche hinsichtlich der Versicherungsleistungen die Gleichbehandlung ihrer Angehörigen, die auf dem Gebiet des andern Staates arbeiten, gewährleisten.

 

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