0.822.727.3 Convenzione n. 173 del 25 giugno 1992 concernente la protezione dei crediti dei lavoratori in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro

0.822.727.3 Übereinkommen Nr. 173 vom 25. Juni 1992 über den Schutz der Forderungen der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers

Art. 17

1.  Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo che è stata messa inizialmente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia ha effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.

2.  Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, può denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 17

1.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.

2.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Massgabe dieses Artikels kündigen.

 

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