0.822.726.8 Convenzione n. 168 del 21 giugno 1988 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

0.822.726.8 Übereinkommen Nr. 168 vom 21. Juni 1988 über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit

Art. 34

1.  Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di 10 anni dopo la data della sua iniziale entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. Le denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2.  Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di 10 anni menzionato nel paragrafo precedente non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di 10 anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 34

1.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.

2.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Massgabe dieses Artikels kündigen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.