0.822.726.2 Convenzione n. 162 del 24 giugno 1986 relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto

0.822.726.2 Übereinkommen Nr. 162 vom 24. Juni 1986 über Sicherheit bei der Verwendung von Asbest

Art. 25

1.  Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dall’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

2.  Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 25

1.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch förmliche Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.

2.  Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf von zehn Jahren nach Massgabe dieses Artikels kündigen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.