0.822.725.4 Convenzione n. 154 del 19 giugno 1981 concernente la promozione della negoziazione collettiva

0.822.725.4 Übereinkommen Nr. 154 vom 19. Juni 1981 über die Förderung der Kollektivverhandlungen

Art. 11

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore Generale, delle ratifiche di due Stati Membri.

3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 11

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

 

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