0.822.725.22 Accordo europeo del 1° luglio 1970 modificato relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) (con allegato)

0.822.725.22 Europäisches Übereinkommen vom 1. Juli 1970 über die Arbeit des im internationalen Strassenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) (mit Anhang)

Art. 13 Disposizioni transitorie

1.  Tutte le nuove disposizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le appendici 1B e 2 relative all’introduzione di un apparecchio di controllo digitale, diventeranno obbligatorie nei Paesi che sono parti contraenti di tale accordo al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore degli emendamenti risultanti dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. Di conseguenza, tutti i veicoli toccati dal presente accordo messi in circolazione per la prima volta dopo la scadenza di questo termine dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle nuove prescrizioni. Durante il periodo transitorio di quattro anni le parti contraenti che non avranno ancora applicato tali disposizioni dovranno accettare e controllare sul loro territorio i veicoli immatricolati in un’altra parte contraente già muniti dell’apparecchio di controllo digitale in questione.

2. a)
Le parti contraenti prendono le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all’allegato del presente accordo, nella sua versione emendata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine di quattro anni di cui al paragrafo 1. Questo termine minimo di tre mesi deve essere rispettato anche nel caso in cui una parte contraente applichi le disposizioni relative all’apparecchio di controllo digitale, conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo, prima della scadenza del termine di quattro anni. La parte contraente deve in questo caso informare il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa del modo in cui procede, sul suo territorio, l’introduzione dell’apparecchio di controllo digitale conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo.
b) Nell’attesa che le parti contraenti rilascino le carte di cui al comma a), le disposizioni dell’articolo 14 dell’allegato al presente accordo sono applicabili ai conducenti che potrebbero trovarsi a condurre veicoli muniti di un apparecchio di controllo digitale conforme all’appendice 1B del presente allegato.

3.  Ogni strumento di ratifica o d’adesione depositato da uno Stato dopo l’entrata in vigore del presente emendamento sarà considerato applicabile all’accordo nella sua forma emendata, compreso il termine di applicazione di cui al paragrafo 1.

Se tale adesione avviene meno di due anni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lo Stato, al momento di depositare il suo strumento di ratifica o d’adesione, informerà il depositario in merito alla data a partire dalla quale l’apparecchio di controllo digitale entrerà in vigore sul suo territorio. Questo Stato può avvalersi di un periodo transitorio che non deve superare due anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nei suoi confronti. Il Depositario ne informerà allora tutte le parti contraenti.

Le disposizioni del comma precedente si applicano ugualmente in caso di adesione di uno Stato dopo la scadenza del termine di applicazione di quattro anni di cui al paragrafo 1.

38 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).

Art. 13 Übergangsbestimmungen

1.  Alle neuen Bestimmungen dieses Übereinkommens, einschliesslich seines Anhangs und seiner Anlagen 1B und 2, hinsichtlich der Einführung eines digitalen Kontrollgeräts werden für alle Vertragsparteien spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten der Änderungen gemäss dem Verfahren nach Artikel 21 verbindlich. Nach Ablauf dieser Frist müssen somit alle Fahrzeuge, die diesem Übereinkommen unterstellt sind und neu zum Verkehr zugelassen werden, mit einem Kontrollgerät gemäss den neuen Anforderungen ausgerüstet werden. Während dieser Frist von vier Jahren haben Vertragsparteien, die diese Änderungen noch nicht eingeführt haben, Fahrzeuge, die von einer anderen Vertragspartei zugelassen und bereits mit einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet sind, auf ihrem Hoheitsgebiet zu tolerieren und entsprechend zu kontrollieren.

2.
a) Die Vertragsparteien ergreifen die erforderlichen Massnahmen, um die Fahrerkarten gemäss dem geänderten Anhang dieses Übereinkommens spätestens drei Monate vor Ablauf der in Absatz 1 vorgesehenen Frist von vier Jahren auszustellen. Diese Frist von drei Monaten gilt auch für Vertragsparteien, die die Bestimmungen hinsichtlich des digitalen Kontrollgeräts nach der Anlage 1B des Anhangs vor Ablauf der Frist von vier Jahren einführen. Diese Vertragsparteien halten das Sekretariat der Arbeitsgruppe Strassenverkehr der Europäischen Wirtschaftskommission über die Fortschritte dieser Einführung auf dem Laufenden.
b)
Sofern die Ausstellung der Karten gemäss Buchstabe (a) nicht fristgemäss erfolgen kann, gelten für Fahrer, die Fahrzeuge mit einem elektronischen Kontrollgerät gemäss Anlage 1B lenken müssen, die Bestimmungen von Artikel 14 des Anhangs.

3.  Für jede Ratifikation oder jeden Beitritt eines Staates zu diesem Abkommen, die nach Inkrafttreten der vorliegenden Änderungen erfolgen, gilt das geänderte Übereinkommen, inkl. des Umsetzungstermins nach Absatz 1.

Falls ein Beitritt weniger als zwei Jahre vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 erfolgt, informiert der beitretende Staat den Depositär bei der Hinterlegung seiner Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde über den Zeitpunkt der tatsächlichen Einführung des digitalen Kontrollgeräts auf seinem Hoheitsgebiet. Dieser Staat kann eine Übergangsfrist von höchstens zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens auf seinem Hoheitsgebiet geltend machen. Der Depositär informiert alle Vertragsparteien darüber.

Die Bestimmungen des vorstehenden Abschnittes sind auch für den Fall anwendbar, dass ein Staat nach Ablauf der Frist von vier Jahren gemäss Absatz 1 beitritt.

38 Fassung gemäss Änd. vom 27. Febr. 2004/16. Juni 2006, in Kraft getreten für die Schweiz am 16. Juni 2006 (AS 2007 2209).

 

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