0.822.724.1 Convenzione n. 141 del 23 giugno 1975 concernente le organizzazioni dei lavoratori agricoli e la loro funzione nello sviluppo economico e sociale

0.822.724.1 Übereinkommen Nr. 141 vom 23. Juni 1975 über die Verbände ländlicher Arbeitskräfte und ihre Rolle in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung

Art. 8

1. La presente convenzione vincola soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 8

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.