0.822.721.9 Convenzione n. 119 del 25 giugno 1963 concernente la sicurezza delle macchine

0.822.721.9 Übereinkommen Nr. 119 vom 25. Juni 1963 über den Maschinenschutz

Art. 18

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 18

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

 

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