0.822.719.1 Convenzione n. 81 dell'11 luglio 1947 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

0.822.719.1 Internationales Übereinkommen Nr. 81 vom 11. Juli 1947 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel

Art. 8

Le donne potranno, analogamente agli uomini, essere designate come membri del personale del servizio d’ispezione; in caso di bisogno, compiti speciali potranno essere affidati agli ispettori, rispettivamente alle ispettrici del lavoro.

Art. 8

Zu Aufsichtsbeamten können sowohl Männer als auch Frauen bestellt werden. Wenn erforderlich, können den männlichen und den weiblichen Aufsichtsbeamten besondere Aufgaben zugewiesen werden.

 

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