0.822.719.1 Convenzione n. 81 dell'11 luglio 1947 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

0.822.719.1 Internationales Übereinkommen Nr. 81 vom 11. Juli 1947 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel

Art. 34

1. Ogni Membro che abbia ratificato la precedente convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente
convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 34

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrechte keinen Gebrauch macht, bleibt für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren nach Massgabe dieses Artikels kündigen.

 

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