0.822.719.1 Convenzione n. 81 dell'11 luglio 1947 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

0.822.719.1 Internationales Übereinkommen Nr. 81 vom 11. Juli 1947 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel

Art. 27

Nella presente convenzione l’espressione «disposizioni legali» comprende, oltre la legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi che hanno forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro devono garantire l’applicazione.

Art. 27

In diesem Übereinkommen umfasst der Ausdruck «gesetzliche Vorschriften» neben der Gesetzgebung auch die Schiedssprüche und die Gesamtarbeitsverträge mit Gesetzeskraft, deren Durchführung die Aufsichtsbeamten sicherzustellen haben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.