0.822.719.1 Convenzione n. 81 dell'11 luglio 1947 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

0.822.719.1 Internationales Übereinkommen Nr. 81 vom 11. Juli 1947 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel

Art. 23

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali si applica agli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Art. 23

Die Arbeitsaufsicht für die Handelsbetriebe erfasst die Betriebe, in denen die Aufsichtsbeamten die Durchführung der gesetzlichen Vorschriften über die Arbeitsbedingungen und den Schutz der Arbeitnehmer bei der Ausführung ihrer Arbeit sicherzustellen haben.

 

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