0.822.719.1 Convenzione n. 81 dell'11 luglio 1947 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio

0.822.719.1 Internationales Übereinkommen Nr. 81 vom 11. Juli 1947 über die Arbeitsaufsicht in Gewerbe und Handel

Art. 18

La legislazione nazionale prevederà e farà effettivamente applicare, adeguate
sanzioni per violazione delle disposizioni legali la cui applicazione è soggetta al
controllo di ispettori del lavoro o per ostruzionismo agli ispettori del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 18

Die Gesetzgebung hat angemessene Strafen gegen Übertretung der gesetzlichen Vorschriften, deren Durchführung von den Aufsichtsbeamten überwacht wird, und gegen die Behinderung der Aufsichtsbeamten bei der Ausführung ihrer Aufgaben vorzusehen und wirksam anzuwenden.

 

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