0.822.715.5 Convenzione n. 45 del 21 giugno 1935 concernente l'impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria

0.822.715.5 Übereinkommen Nr. 45 vom 21. Juni 1935 über die Beschäftigung von Frauen bei Untertagarbeiten in Bergwerken jeder Art

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «miniera» indica qualsiasi impresa, pubblica o privata, per l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo.

Art. 1

Als «Bergwerk» im Sinne dieses Übereinkommens gilt jeder öffentliche oder private Betrieb zur Gewinnung von Bodenschätzen.

 

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