0.822.711.6 Convenzione n. 6 del 28 novembre 1919 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria

0.822.711.6 Übereinkommen Nr. 6 vom 28. November 1919 betreffend die gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen

Art. 6

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione all’India, il termine «stabilimento industriale» comprenderà solamente le «fabbriche» definite come tali nella «legge sulle fabbriche» dell’India (Indian factory act) e l’art. 2 non si applicherà ai fanciulli, di sesso maschile, di età superiore ai quattordici anni.

Art. 6

Bei der Durchführung dieses Übereinkommens in Indien bedeutet der Ausdruck «gewerbliche Betriebe» lediglich «Fabriken» im Sinne des indischen Fabrikgesetzes; ferner findet Art. 2 keine Anwendung auf männliche Jugendliche über vierzehn Jahren.

 

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