1. I fanciulli di età inferiore agli anni diciotto non possono essere occupati durante la notte negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, né in esercizi accessori di questi stabilimenti, eccezion fatta per quelli nei quali sono occupati solo i membri di una stessa famiglia, salvo i casi previsti più sotto.
2. Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai fanciulli di età superiore agli anni sedici i quali nelle industrie più sotto enumerate sono addetti a lavori che per la natura loro devon essere continuati giorno e notte:
1. Jugendliche unter achtzehn Jahren dürfen während der Nacht in öffentlichen oder privaten gewerblichen Betrieben oder deren Nebenbetrieben nicht beschäftigt werden. Dies gilt nicht für Betriebe, in denen lediglich Mitglieder einer und derselben Familie beschäftigt sind. Ferner gilt folgende Ausnahme:
2. Jugendliche über sechzehn Jahren dürfen während der Nacht in den nachstehenden Betrieben beschäftigt werden mit Arbeiten, die ihrer Natur nach nicht unterbrochen werden können:
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