0.818.691.36
CS 12 442
Traduzione1
Conchiusa il 10/15 dicembre 1909
Entrata in vigore il 1° gennaio 1910
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
2 Questa Convenzione è ancora applicabile solamente in quanto preveda facilitazioni maggiori di quelle indicate nella Convenzione internazionale del 10 feb. 1937 concernente il trasporto di cadaveri (SR 0.818.61) della quale fanno parte la Svizzera e la Germania (art. 10, cpv. 1, di questa Convenzione). Vedi anche l’Accordo addizionale del 28 ago. 1911 (SR 0.818.691.361).
0.818.691.36
BS 12 467
Originaltext
Abgeschlossen am 10./15. Dezember 1909
In Kraft getreten am 1. Januar 1910
1 Diese Vereinbarung gilt nur noch so weit, als sie gegenüber dem Internationalen Abk. vom 10. Febr. 1937 über Leichenbeförderung (SR 0.818.61), dem die Schweiz und Deutschland angehören, Erleichterungen aufstellt (Art. 10 Abs. 1 dieses Abkommens). Siehe auch das Zusatzabk. vom 28. Aug. 1911 (SR 0.818.691.361).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.