0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri

0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung

Art. 8

In caso di trasporto per via marittima sono applicabili, oltre le prescrizioni generali degli art. da 1 a 4, le seguenti disposizioni:

a)
Il feretro di legno che contiene, conformemente alle disposizioni dell’art. 3, la cassa metallica, sarà a sua volta collocato in una cassa ordinaria di legno nella quale dovrà rimanere immobile.
b)
La detta cassa con il suo contenuto va collocata in un punto tale da escludere qualsiasi contatto con prodotti alimentari o del consumo e da non essere di impedimento né ai passeggeri né all’equipaggio.

Art. 8

Für die Beförderung auf dem Seeweg gelten ausser den allgemeinen Vorschriften der Art. 1–4 folgende Bestimmungen:

a)
Der Holzsarg, der gemäss den Bestimmungen im Art. 3 den Metallsarg enthält, ist in einer gewöhnlichen Holzkiste so unterzubringen, dass er sich nicht verschieben kann.
b)
Diese Kiste ist mit ihrem Inhalt so unterzubringen, dass jede Berührung mit Lebens‑ oder Genussmitteln und jede Belästigung der Fahrgäste und der Besatzung ausgeschlossen sind.
 

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