0.818.61 Convenzione internazionale del 10 febbraio 1937 concernente il trasporto dei cadaveri

0.818.61 Internationales Abkommen vom 10. Februar 1937 über Leichenbeförderung

Art. 16

Il Governo di ciascuno dei paesi che partecipa alla presente Convenzione potrà in qualsiasi momento, dopo che la Convenzione sarà stata in vigore per esso cinque anni, denunziarla con una notificazione scritta diretta per via diplomatica al Governo germanico. Quest’ultimo depositerà l’atto di denunzia nei suoi archivi ed informerà immediatamente i Governi di tutti i paesi che partecipano alla Convenzione, come pure l’Ufficio internazionale d’Igiene pubblica7, comunicando loro la data del deposito; ogni denunzia avrà effetto un anno dopo questa data.

7 Vedi la nota all’art. 13 cpv. 2.

Art. 16

Die Regierung eines jeden Vertragsstaates kann das Abkommen, wenn es für sie fünf Jahre lang Geltung gehabt hat, jederzeit auf diplomatischem Wege durch eine schriftliche Anzeige an die Deutsche Regierung kündigen. Diese legt die Kündigungsurkunde in ihren Archiven nieder und benachrichtigt hiervon alsbald die Regierungen aller Vertragsstaaten sowie das Internationale Gesundheitsamt7 unter Mitteilung des Tages der Niederlegung; jede Kündigung wird ein Jahr nach diesem Tage wirksam.

7 Siehe Anmerkung zu Art. 13.

 

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