0.818.103 Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005 (con allegati)

0.818.103 Internationale Gesundheitsvorschriften (2005) vom 23. Mai 2005 (mit Anlagen)

Art. 59 Entrata in vigore; periodo per la presentazione di rifiuto o riserve

1.  Il periodo individuato, ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’OMS, per il rifiuto o la presentazione di riserve al presente Regolamento o a un emendamento dello stesso, è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore generale, dell’adozione del presente Regolamento o di un emendamento del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.

2.  Il presente Regolamento deve entrare in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, eccetto che nei casi seguenti:

(a)
nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso ai sensi dell’articolo 61;
(b)
nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva per cui il presente Regolamento entri in vigore in base all’articolo 62;
(c)
nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e non sia ancora parte del presente Regolamento, per cui il presente Regolamento entrerà in vigore come stabilito nell’articolo 60; e
(d)
nel caso in cui uno Stato non Membro dell’OMS accetti il presente Regolamento, in modo che entri in vigore in base al paragrafo 1 dell’articolo 64.

3.  Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare le proprie disposizioni legislative e amministrative interne nel pieno rispetto del presente Regolamento entro il periodo stabilito nel paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato deve presentare al Direttore generale, entro il periodo specificato nel paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione relativa ai procedimenti in sospeso e portarli a termine entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte.

Art. 59 Inkrafttreten; Frist für Ablehnungen oder Vorbehalte

(1)  Die nach Artikel 22 der Satzung der WHO vorgesehene Frist für die Ablehnung oder Änderung dieser Vorschriften oder für Vorbehalte zu diesen beträgt 18 Monate, gerechnet von dem Tag, an dem der Generaldirektor die Annahme dieser Vorschriften oder die Änderung dieser Vorschriften durch die Gesundheitsversammlung notifiziert. Ablehnungen oder Vorbehalte, die nach Ablauf dieser Frist beim Generaldirektor eingehen, sind unwirksam.

(2)  Diese Vorschriften treten 24 Monate nach dem in Absatz 1 genannten Tag der Notifikation in Kraft; dies gilt nicht für:

a)
einen Staat, der die Vorschriften oder deren Änderung nach Artikel 61 abgelehnt hat;
b)
einen Staat, der einen Vorbehalt gemacht hat; für ihn treten die Vorschriften wie in Artikel 62 vorgesehen in Kraft;
c)
einen Staat, der nach dem in Absatz 1 genannten Tag der Notifikation durch den Generaldirektor Mitglied der WHO wird und nicht bereits Vertragspartei dieser Vorschriften ist; für ihn treten die Vorschriften wie in Artikel 60 vorgesehen in Kraft;
d)
einen Staat, der nicht Mitglied der WHO ist und diese Vorschriften annimmt; für ihn treten sie nach Artikel 64 Absatz 1 in Kraft.

(3)  Ist ein Staat nicht in der Lage, seine innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsregelungen innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist vollständig an diese Vorschriften anzupassen, so legt dieser Staat innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist dem Generaldirektor eine Erklärung hinsichtlich der noch ausstehenden Anpassungen vor; diese nimmt er spätestens zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Vorschriften für diesen Vertragsstaat vor.

 

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