0.818.103 Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005 (con allegati)

0.818.103 Internationale Gesundheitsvorschriften (2005) vom 23. Mai 2005 (mit Anlagen)

Art. 52 Rapporti

1.  Per ogni sessione, il Comitato di revisione deve redigere un rapporto contenente il punto di vista ed il parere del Comitato. Tale relazione deve essere approvata dal Comitato di revisione prima del termine della sessione. Il punto di vista e i pareri del Comitato di revisione non impegnano l’Organizzazione e devono essere formulati come suggerimento al Direttore generale. Il testo della relazione non può essere modificato senza il consenso del Comitato.

2.  Se il Comitato di revisione non è unanime relativamente alle proprie conclusioni, ogni membro avrà il diritto di esprimere la propria contrastante opinione professionale in una relazione individuale o di gruppo, contenente le ragioni alla base dell’opinione divergente, e facente parte integrante del rapporto del Comitato.

3.  Il rapporto del Comitato di revisione deve essere presentato al Direttore generale che comunica la propria opinione e i propri suggerimenti all’Assemblea mondiale della Sanità o al Comitato esecutivo per la loro considerazione e seguito.

Art. 52 Berichte

(1)  Für jede Tagung verfasst der Prüfungsausschuss einen Bericht, in dem die Stellungnahmen und Ratschläge des Ausschusses dargelegt sind. Dieser Bericht wird vom Ausschuss vor Ende der Tagung genehmigt. Seine Stellungnahmen und Ratschläge sind für die Organisation nicht bindend und werden als Ratschlag an den Generaldirektor formuliert. Ohne Zustimmung des Ausschusses darf der Wortlaut des Berichts nicht geändert werden.

(2)  Erzielt der Prüfungsausschuss kein Einvernehmen in seiner Beurteilung, so hat jedes Mitglied das Recht, seine abweichende fachliche Auffassung in einem Einzel- oder Gruppenbericht darzulegen, der Gründe für die abweichende Auffassung aufführt und Bestandteil des Ausschussberichts ist.

(3)  Der Ausschussbericht wird dem Generaldirektor vorgelegt, der die Stellungnahmen und Ratschläge des Ausschusses der Gesundheitsversammlung oder dem Exekutivrat zur Prüfung und weiteren Veranlassung übermittelt.

 

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