0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

Art. 51

La vaccinazione contro la peste non costituisce una condizione per l’ammissione di una persona in un territorio.

Art. 51

Die Impfung gegen Pest darf nicht zur Bedingung für die Zulassung einer Person in ein Hoheitsgebiet gemacht werden.

 

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