0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

Art. 43

Le persone in arrivo a bordo di un aeromobile immune, che ha atterrato in una zona infetta e i cui passeggeri ed equipaggi si sono conformati alle condizioni dell’articolo 34, non sono considerati provenienti da una tale zona.

Art. 43

Personen, die an Bord eines seuchenfreien Luftfahrzeuges nach Landung in einer verseuchten Zone ankommen, gelten nicht als aus einer verseuchten Zone herkommend, wenn Passagiere und Besatzung die Bestimmungen von Artikel 35 befolgt haben.

 

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