0.818.101 Regolamento Sanitario Internazionale del 25 maggio 1951 (Regolamento N. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità)

0.818.101 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Mai 1951 (Reglement Nr. 2 der Weltgesundheitsorganisation)

Art. 95

Non si può esigere da una nave o da un aeromobile una patente di sanità, con o senza visto consolare, né un certificato di una denominazione qualsiasi, sullo stato sanitario di un porto o di un aeroporto.

Art. 95

Von Schiffen oder Luftfahrzeugen darf weder ein Gesundheitspass, sei es mit, sei es ohne konsularisches Visum, noch ein Zeugnis über den sanitären Zustand eines Hafens oder Flughafens unter irgendwelchem Namen verlangt werden.

 

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