0.818.101 Regolamento Sanitario Internazionale del 25 maggio 1951 (Regolamento N. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità)

0.818.101 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Mai 1951 (Reglement Nr. 2 der Weltgesundheitsorganisation)

Art. 79

Gli Stati non possono vietare agli aeromobili di atterrare sui loro aeroporti sanitari, se sono applicate le misure previste nel secondo paragrafo dell’articolo 77. In una zona di recettività amarillica, lo Stato può tuttavia designare uno o più aeroporti determinati come i soli in cui possono atterrare gli aeromobili provenienti da una circoscrizione infetta.

Art. 79

Die Staaten dürfen den Luftfahrzeugen die Landung in ihren Sanitätslufthäfen nicht verbieten, wenn die in Artikel 73 Ziffer 2 genannten Massnahmen ergriffen werden. In einer gelbfieberempfänglichen Zone kann ein Staat jedoch einen oder mehrere bestimmte Flughäfen als die einzigen bezeichnen, in denen die aus einem verseuchten Bezirk kommenden Luftfahrzeuge landen dürfen.

 

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