1.25 Accordi speciali possono essere conchiusi fra due o più Stati che hanno interessi comuni per il fatto delle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche, allo scopo di agevolare l’applicazione del presente Regolamento, segnatamente per quanto concerne:
2. Gli accordi menzionati nel primo paragrafo del presente articolo non devono contenere disposizioni contrarie a quelle del presente Regolamento.
3. Gli Stati danno comunicazione all’Organizzazione di qualsiasi accordo che intendono conchiudere conformemente al presente articolo. L’Organizzazione informa immediatamente tutte le amministrazioni sanitarie della conclusione di siffatti accordi.
25 Nuovo testo giusta l’art. I del regolamento addizionale del 26 maggio 1955, in vigore per la Svizzera dal 1o ott. 1956 (RU 1957 183).
1. Zwei oder mehrere Staaten, die auf Grund ihrer sanitären, geografischen, sozialen oder wirtschaftlichen Verhältnisse gemeinsame Interessen haben, können besondere Vereinbarungen treffen, um die Anwendung dieses Reglementes zu erleichtern,27 insbesondere im Hinblick auf:
2. Die in Ziffer 1 hiervor genannten Vereinbarungen dürfen keine diesem Reglement widersprechenden Bestimmungen enthalten.
3. Die Staaten haben der Organisation alle Vereinbarungen bekanntzugeben, die sie im Sinne dieses Artikels treffen. Die Organisation teilt den Abschluss solcher Vereinbarungen unverzüglich allen Sanitätsverwaltungen mit.
27 Fassung dieses Satzteiles gemäss Art. I des Zusatzreglementes vom 26. Mai 1955, in Kraft seit 1. Okt. 1956 (AS 1957 173).
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