Le Parti contraenti adottano, individualmente e congiuntamente, tutte le misure possibili al fine di prevenire e sopprimere l’inquinamento proveniente da fonti telluriche, conformemente alle disposizioni della Convenzione, in particolare alle condizioni previste nell’Allegato I.
Die Vertragsparteien ergreifen einzeln und gemeinsam alle nur möglichen Massnahmen, um die Verschmutzung vom Lande aus in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen, insbesondere wie in Anlage I vorgesehen, zu verhüten und zu beseitigen.
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