0.814.293 Convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est (con all. e app.)

0.814.293 Übereinkommen vom 22. September 1992 zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks (mit Anlagen und Anhängen)

Art. 20 Diritto di voto

1.  Ogni Parte contraente dispone di un voto nella Commissione.

2.  Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Comunità Economica Europea e altre organizzazioni regionali di integrazione economica hanno diritto, nei settori di loro competenza, ad un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto nei casi in cui i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 20 Stimmrecht

1.  Jede Vertragspartei hat in der Kommission eine Stimme.

2.  Ungeachtet des Absatzes 1 steht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und anderen Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen eine Anzahl von Stimmen zu, die der Zahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind. Diese Organisationen üben ihr Stimmrecht in Fällen, in denen ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, nicht aus, und umgekehrt.

 

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