0.814.291 Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (con All.)

0.814.291 Internationales Übereinkommen vom 29. November 1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden (mit Anlage)

Art. VIII

I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente Convenzione si estinguono in mancanza di un’azione giudiziaria che sia intentata in applicazione delle disposizioni in essa contenute nel termine di tre anni a partire dalla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata dopo un termine di sei anni, a partire dalla data in cui si è verificato l’incidente che ha causato il danno. Quando tale incidente si sia verificato in tempi diversi, il termine di sei anni decorrerà dalla data in cui l’incidente si è prodotto per la prima volta.

Art. VIII

Schadenersatzansprüche nach diesem Übereinkommen erlöschen, wenn nicht binnen drei Jahren nach Eintritt der Schäden Klage erhoben wird. Jedoch kann nach Ablauf von sechs Jahren nach dem Ereignis, das die Schäden verursachte, nicht mehr Klage erhoben werden. Besteht dieses Ereignis aus einer Reihe von Vorfällen, so beginnt die Sechsjahresfrist mit dem Zeitpunkt des ersten Vorfalls.

 

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