1. Gli articoli 13, 14, 16 e 17 dell’Accordo valgono anche per il presente Protocollo aggiuntivo.
2. L’articolo 15 dell’Accordo vale tenendo conto della disposizione seguente: L’Accordo e il presente Protocollo aggiuntivo possono essere denunciati soltanto insieme: l’eventuale denuncia può essere presentata in ogni momento a partire dall’entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo.
1. Die Artikel 13, 14, 16, 17 des Übereinkommens gelten für dieses Zusatzprotokoll entsprechend.
2. Artikel 15 des Übereinkommens gilt mit folgender Massgabe:
Das Übereinkommen und dieses Zusatzprotokoll können nur gemeinsam gekündigt werden, wobei eine Kündigung jederzeit nach dem Inkrafttreten dieses Zusatzprotokolls erfolgen kann.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.