1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 24 da cui è stato sottoscritto.
2. Il presente Protocollo è aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
3. Qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica di cui all’articolo 24 che diventi Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte è soggetta a tutti gli obblighi imposti dal Protocollo stesso. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano Parti del presente Protocollo, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo stesso. In tal caso, l’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dal presente Protocollo.
4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui all’articolo 24 dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Dette organizzazioni informano inoltre il depositario di ogni modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.
1. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die in Artikel 24 genannten Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die es unterzeichnet haben.
2. Dieses Protokoll steht vom 1. Januar 2004 an für die in Artikel 24 genannten Staaten und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen.
3.
4. In ihren Ratifikations‑, Annahme‑, Genehmigungs‑ oder Beitrittsurkunden erklären die in Artikel 24 genannten Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration den Umfang ihrer Zuständigkeiten für die durch dieses Protokoll erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen teilen dem Verwahrer auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.