Per facilitare l’applicazione della presente Convenzione, le Parti:
1. Designano o istituiscono una o più autorità competenti e un corrispondente. Un’autorità competente a ricevere le notifiche è designata nel caso di uno Stato di transito.
2. Informano la Segreteria, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della Convenzione nei loro riguardi, sugli organi che hanno designato come corrispondente e come autorità competenti.
3. Informano la Segreteria su qualsiasi cambiamento apportato alle designazioni che hanno fatto in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entro il termine di un mese dalla data in cui il cambiamento è stato deciso.
Um die Durchführung dieses Übereinkommens zu erleichtern, werden die Vertragsparteien:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.