0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

Art. 28 Denuncia

1 Dopo tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti, una Parte può in qualsiasi momento denunciare la Convenzione inviando notifica scritta al depositario.

2 La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

Art. 27 Vorbehalte

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.