1. La Conferenza delle Parti può, all’atto di una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione, conformemente all’articolo 2.
2. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato dalla segreteria alle Parti almeno sei mesi prima di detta riunione.
1. Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf einer Tagung Protokolle nach Artikel 2 beschliessen.
2. Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls wird den Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor der betreffenden Tagung vom Sekretariat übermittelt.
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