1. La Repubblica del Ghana ha autorizzato il Ministero per l’ambiente, la scienza, la tecnologia e l’innovazione (MESTI) ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
1. Die Republik Ghana hat das Ministerium für Umwelt, Wissenschaft, Technologie und Innovation (MESTI) ermächtigt, in ihrem Namen die Umsetzung dieses Abkommens sicherzustellen.
2. Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, vertreten durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU), ermächtigt, in ihrem Namen die Umsetzung dieses Abkommens sicherzustellen.
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