0.812.122.2 Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport (con allegato e appendici)

0.812.122.2 Internationales Übereinkommen vom 19. Oktober 2005 gegen Doping im Sport (mit Anhängen und Anlagen)

Art. 21 Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati Parte favoriscono e, nella misura dei loro mezzi, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i settori della lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e da altre organizzazioni competenti e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

Art. 21 Einbeziehung von Athleten und Athletenbetreuern

Die Vertragsstaaten fördern und – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – unterstützen die aktive Beteiligung von Athleten und Athletenbetreuern an allen Arten der Dopingbekämpfung durch die Sportorganisationen und die anderen einschlägigen Organisationen und ermutigen die Sportorganisationen in ihrem Hoheitsbereich, Gleiches zu tun.

 

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