0.812.121.3 Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'utilizzazione dell'oppio

0.812.121.3 Protokoll vom 23. Juni 1953 zur Beschränkung und Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium sowie des internationalen Handels und des Grosshandels damit

Art. 23 Denuncia

1.  Alla scadenza di un quinquennio dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte potrà denunciare il presente Protocollo, mediante il deposito di uno strumento scritto presso il Segretario generale.

2.  La denuncia prevista dal paragrafo 1 del presente articolo ha effetto il 1o gennaio dell’anno successivo a quello della data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta denuncia.

Art. 23 Kündigung

1.  Jeder Vertragspartner kann das vorliegende Protokoll nach Ablauf von fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten durch Hinterlegung einer schriftlichen Mitteilung beim Generalsekretär kündigen.

2.  Die Kündigung nach Ziffer 1 dieses Artikels wird mit dem 1. Januar des auf die Hinterlegung der Urkunde beim Generalsekretär folgenden Jahres wirksam.

 

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