0.812.121.3 Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'utilizzazione dell'oppio

0.812.121.3 Protokoll vom 23. Juni 1953 zur Beschränkung und Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium sowie des internationalen Handels und des Grosshandels damit

Art. 16 Firma

Il presente Protocollo, del quale fanno parimente fede il testo cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sarà aperto fino al 31 dicembre 1953 alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri, invitati, conformemente alle istruzioni impartite dal Consiglio, a partecipare ai lavori della Conferenza che ha elaborato il presente Protocollo, nonchè a quella di tutti gli altri Stati ai quali il Segretario generale, su richiesta del Consiglio, abbia fatto pervenire un esemplare del presente Protocollo.

Art. 16 Unterzeichnung

Das vorliegende Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Text in gleicher Weise massgebend sind, liegt bis 31. Dezember 1953 zur Unterzeichnung durch alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf sowie durch jeden Nichtmitgliedstaat, der in Übereinstimmung mit den Weisungen des Rates zur Teilnahme an der dieses Protokoll beschliessenden Konferenz eingeladen wurde, und ferner durch jeden andern Staat, dem der Generalsekretär auf Ersuchen des Rates eine Ausfertigung dieses Protokolls übermittelt hat.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.