0.812.121.3 Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'utilizzazione dell'oppio

0.812.121.3 Protokoll vom 23. Juni 1953 zur Beschränkung und Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium sowie des internationalen Handels und des Grosshandels damit

Art. 13 Applicazione universale

Il Comitato può prendere le misure previste dal presente capo, nei limiti del possibile, anche nei confronti di Stati che non sono Parti del presente Protocollo, nonchè dei territori ai quali il presente Protocollo non è applicabile in virtù dell’articolo 20.

Art. 13 Allgemeine Anwendung

Soweit dies möglich ist, kann das Komitee die in diesem Kapitel vorgesehenen Massnahmen auch gegenüber Staaten ergreifen, die nicht Partner dieses Protokolls sind, sowie gegenüber Gebieten, auf welche, gemäss Artikel 20, dieses Protokoll keine Anwendung findet.

 

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