0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 25

Qualora accadesse che uno degli Stati contraenti volesse denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi15 che comunicherà immediatamente copia legalizzata della notificazione di denunzia a tutti gli altri Stati, facendo loro conoscere la data alla quale esso l’ha ricevuta.

La denunzia non produrrà i suoi effetti che per quanto concerne lo Stato che l’avrà notificata e dopo un anno dal giorno in cui la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi16.

15 Vedi la nota all’art. 21.

16 Vedi la nota all’art. 21.

Art. 25

Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande15 erklärt werden, die unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten unter Angabe des Tages des Empfanges mitteilen wird.

Die Kündigung soll nur für die Macht, die sie erklärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande16 eingegangen ist, wirksam werden.

15 Siehe Fussnote zu Art. 21.

16 Siehe Fussnote zu Art. 21.

 

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