0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 20

Gli Stati contraenti esamineranno la possibilità di emanare leggi o regolamenti che colpiscano con pene il possesso illegale dell’oppio greggio e dell’oppio preparato, della morfina, della cocaina e dei loro rispettivi sali, a meno che leggi o regolamenti esistenti non abbiano già disciplinato questa materia.

Art. 20

Die Vertragsmächte werden die Frage prüfen, ob es möglich ist, Gesetze oder Verordnungen zu erlassen, die den gesetzwidrigen Besitz von Rohopium, zubereitetem Opium, Morphin, Kokain und deren Salzen unter Strafe stellen, sofern die bestehenden Gesetze oder Verordnungen nicht bereits entsprechende Bestimmungen enthalten.

 

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