0.812.121.2 Convenzione internazionale dell'oppio, del 23 gennaio 1912 (con Protocolli)

0.812.121.2 Internationales Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 (mit vier Prot.)

Art. 11

Gli Stati contraenti prenderanno i provvedimenti necessari per vietare nel loro commercio interno ogni cessione di morfina, di cocaina e dei loro rispettivi sali a persone non autorizzate, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato questa materia.

Art. 11

Die Vertragsmächte werden Massregeln treffen, um im Inlandverkehr jede Abgabe von Morphin, Kokain und deren Salzen an alle nicht ermächtigten Personen zu verhindern, sofern nicht bereits entsprechende Bestimmungen bestehen.

 

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