1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l’articolo 17.
2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
1. Das vorliegende Protokoll und die darin enthaltenen Änderungen treten am 30. Tag nach dem Tage in Kraft, an dem die 40. Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäss Artikel 17 hinterlegt worden ist.
2. Für jeden andern Staat, der seine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach dem Tage der Hinterlegung der genannten 40. Urkunde hinterlegt, tritt dieses Protokoll am 30. Tage nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
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