0.812.121 Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (con tavole)

0.812.121 Einheits-Übereinkommen von 1961 über die Betäubungsmittel in der durch das Protokoll vom 25. März 1972 geänderten Fassung (mit Tabellen)

Art. 23 Organismi nazionali dell’oppio

1.  Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio, istituisce, se già non l’ha fatto, o mantiene in vigore uno o diversi Organismi di Stato (designati in seguito nel presente articolo mediante il termine «organismo») incaricati di esercitare le funzioni considerate nel presente articolo.

2.  Ogni Parte considerata nel paragrafo precedente applica le disposizioni seguenti alla coltivazione della foglia da oppio, per la produzione dell’oppio, e all’oppio:

a)
l’organismo delimita le regioni e designa le parcelle di terreno dove la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio è autorizzata;
b)
i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’organismo sono i soli autorizzati a dedicarsi a questa coltivazione;
c)
ogni licenza specifica la superficie di terreno sulla quale è autorizzata questa coltivazione.
d)
ogni coltivatore di papavero da oppio è tenuto a consegnare all’Organismo la totalità del suo raccolto di oppio; l’Organismo acquista questo raccolto e ne prende materialmente possesso il più presto possibile, ma, al più tardi, entro un termine di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e
e)
solamente l’Organismo ha il diritto, per ciò che concerne l’oppio, di importare, di esportare, di dedicarsi al commercio all’ingrosso e di conservare riserve, a eccezione delle riserve detenute dai fabbricanti degli alcaloidi dell’oppio medicinale e dei preparati a base d’oppio. Le Parti non sono tenute a estendere questa clausola all’oppio medicinale e ai preparati a base d’oppio.

3.  Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 sono esercitate da un solo Organismo di Stato se la Costituzione della Parte interessata lo permette.

Art. 23 Staatliche Opiumstellen

1)  Jede Vertragspartei, die den Anbau von Opiummohn zur Gewinnung von Opium gestattet, errichtet, wenn dies nicht bereits geschehen ist, und unterhält eine oder mehrere staatliche Stellen (nachstehend im vorliegenden Artikel als «Stelle» bezeichnet) zur Erfüllung der in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben.

2)  Jede im vorhergehenden Absatz genannte Vertragspartei wendet auf den Anbau von Opiummohn zur Gewinnung von Opium und auf Opium selbst folgende Bestimmungen an:

a.
Die Stelle grenzt den Bezirk ab und bezeichnet die Landparzellen, auf denen der Anbau von Opiummohn zur Gewinnung von Opium gestattet wird;
b.
mit der Erzeugung dürfen sich nur die Pflanzer befassen, die im Besitze einer von der Stelle ausgestellten Lizenz sind;
c.
jede Lizenz hat die bewilligte Mohnanbaufläche zu bezeichnen;
d.
jeder Pflanzer ist verpflichtet, seine gesamte Opiumernte an die Stelle abzuliefern; diese hat die Ernte zu kaufen und sie sobald als möglich in Verwahrung zu nehmen, spätestens jedoch vier Monate nach Beendigung der Ernte;
e.
die Stelle hat in bezug auf Opium das ausschliessliche Recht der Ein- und Ausfuhr, des Grosshandels und der Lagerhaltung, mit Ausnahme der Lagerbestände bei den Fabrikanten von Opiumalkaloiden, von Medizinalopium oder von Opiumzubereitungen. Die Vertragsparteien sind nicht gehalten, diese Bestimmungen beim Medizinalopium und bei den Opiumzubereitungen anzuwenden.

3)  Die in Absatz 2 bezeichneten Verwaltungsaufgaben werden von einer einzigen staatlichen Stelle durchgeführt, sofern die Verfassung der betreffenden Vertragspartei dies erlaubt.

 

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