0.810.21 Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998 alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)

0.810.21 Zusatzprotokoll vom 12. Januar 1998 zum Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin über das Verbot des Klonens von menschlichen Lebewesen (Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen)

Art. 6

(1)  Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

(2)  L’adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 6

(1)  Nach Inkrafttreten dieses Protokolls kann jeder Staat, welcher dem Übereinkommen beigetreten ist, auch diesem Protokoll beitreten.

(2)  Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats und wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach ihrer Hinterlegung folgt.

 

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