0.790.1 Accordo del 22 aprile 1968 sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

0.790.1 Übereinkommen vom 22. April 1968 über die Rettung und die Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen

Art. 4

Qualora l’equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà, atterraggio o ammaraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente o in alto mare, come pure in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, esso è immediatamente restituito, con tutte le misure di sicurezza possibili, ai rappresentanti dell’autorità di lancio.

Art. 4

Landet die Besatzung eines Raumfahrzeugs infolge eines Unfalls oder einer Notlage in einem der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei unterstehenden Gebiet oder nimmt sie dort eine unbeabsichtigte oder Notlandung vor oder wird sie auf hoher See oder an einem anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort aufgefunden, so wird sie rasch und unbehelligt zu Vertretern der Startbehörde zurückgeführt.

 

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