0.784.601 Accordo del 20 agosto 1971 istitutivo di una Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti (con all.)

0.784.601 Übereinkommen vom 20. August 1971 über die Internationale Fernmeldesatellitenorganisation (mit Anhang)

annexA/lvlu1/Art. 11

Qualunque Parte e l’ITSO, possono fornire le informazioni che il tribunale, autonomamente o a domanda dell’attore o del convenuto, ritenga necessarie all’attuazione della procedura e alla composizione della vertenza.

annexA/lvlu1/Art. 11

Jede Vertragspartei und die ITSO stellen alle Unterlagen zur Verfügung, die das Gericht entweder auf Ersuchen einer Partei oder von sich aus für das Verfahren und die Erledigung der Streitigkeit für erforderlich hält.

 

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