0.784.405.1 Protocollo del 1° ottobre 1998 di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera

0.784.405.1 Protokoll vom 1. Oktober 1998 zur Änderung des Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen

Art. 35

1.  Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale l’ultima Parte alla Convenzione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2.  Tuttavia, il presente Protocollo entrerà in vigore allo scadere di un periodo di 2 anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato aperto all’accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte alla Convenzione notifichi al Segretario Generale del Consiglio d’Europa un’obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di sollevare un’obiezione è riservato agli Stati o alla Comunità europea che hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione prima dello scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dall’apertura all’accettazione del presente Protocollo.

3.  Se viene notificata una tale obiezione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte alla Convenzione che ha notificato l’obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

4.  Una Parte alla Convenzione può dichiarare, in qualsiasi momento, che applicherà il presente Protocollo solo provvisoriamente.

Art. 35

1.  Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die letzte Vertragspartei des Übereinkommens ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt hat.

2.  Dieses Protokoll tritt jedoch nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag in Kraft, an dem es zur Annahme vorgelegt wurde, es sei denn, eine Vertragspartei hat dem Generalsekretär des Europarats einen Einwand gegen das Inkrafttreten notifiziert. Das Recht, einen Einwand zu erheben, ist den Staaten oder der Europäischen Gemeinschaft vorbehalten, die innerhalb von drei Monaten nach Auflegung dieses Protokolls zur Annahme ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein.

3.  Wenn ein solcher Einwand notifiziert wurde, tritt das Protokoll am ersten Tag des Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die Vertragspartei, die den Einwand notifiziert hat, ihre Annahmeurkunde beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt hat.

4.  Eine Vertragspartei kann jederzeit erklären, dass sie das Übereinkommen vorläufig anwendet.

 

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