1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti degli Stati membri e dei Membri dei Settori interessati, se i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti avvengono in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.
2. Le amministrazioni degli Stati membri e dei Membri dei Settori che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti.
3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.
Wenn keine besonderen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, wird bei der Festsetzung der Abrechnungsgebühren für die internationalen Fernmeldedienste und der Aufstellung der internationalen Rechnungen als Währungseinheit:
verwendet, wie sie in den Vollzugsordnungen näher bestimmt sind. Die Durchführungsbestimmungen sind in Anhang 1 der Vollzugsordnung für internationale Fernmeldedienste enthalten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.